OGGETTO: OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ITALIA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE “NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE” – 22 E 23 MARZO 2026.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026 con il quale è stato indetto, per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.

Il testo del quesito referendario è il seguente: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?».

Per tutte le consultazioni, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, in fase di conversione, le operazioni di voto si svolgeranno la domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti, procedendo nell’ordine, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 1 del citato decreto legge n. 196/2025, allo scrutinio relativo alla consultazione referendaria e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni politiche suppletive.
 

Per il referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente a essa. In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando il modello allegato alla presenteL’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio. Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.